Ognuno può ottenere solo estratti di iscrizioni che lo concernono personalmente.
Estratti possono essere rilasciati a terze persone unicamente se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo.
La divulgazione di dati a rappresentanti legali o convenzionali si effettua nei limiti dei loro poteri (Art. 29 Ordinanza Federale sullo Stato Civile).
L'Amministrazione Comunale si impegna a mantenere il massimo riserbo e a trattare con la massima discrezione i dati trasmessi online, ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali. Le comunicazioni anonime non saranno prese in considerazione.